Come creare un ETS di successo, un ente del terzo settore, è un argomento molto importante della Green Academy di Keep the Planet.
In un Paese dalle molte regole come l’Italia, regole a volte anche molto complicate e non del tutto comprensibili alla maggioranza delle persone, può accadere di voler capire quale sia la struttura migliore nella quale inserire la propria attività.
La scelta più adatta è molto spesso la creazione di un’associazione. Vediamo il perché e vediamo quali sono i passaggi da compiere per crearne una, anche in relazione alle ultime riforme legislative che hanno aggiunto alcuni passaggi a quanto già previsto in precedenza.
Il concetto di scopo di lucro
Innanzitutto, possono esistere associazioni senza scopo di lucro e associazioni con scopo di lucro. Qui parleremo solo delle prime, anche perché un’associazione con scopo di lucro è molto rara, e se ci sono determinate esigenze è meglio optare per altre forme, dalla società alla cooperativa o altre.
Senza scopo di lucro non significa che una associazione non possa avere un guadagno, ma solo che tale profitto viene reinvestito nelle attività, e non diviso fra i soci.
Dove operano le associazioni
Le associazioni (o ETS) possono operare in ambiti molto vari, e a livelli molto diversi. Per esempio, con un gruppo di amici potrebbe essere necessario aprire un’associazione anche solo per usufruire gratuitamente del campo per giocare a calcetto; oppure per insegnare scacchi, o tiro con l’arco, o fare corsi di vario tipo nella propria sede, anche a pagamento, senza che questa attività sembri un modo di lavorare in nero e frodare il fisco.
Oppure, a livelli diversi, un’associazione può offrire assistenza a malati terminali e avere al proprio interno medici, infermieri, personale specializzato, o essere coinvolta e gestire progetti di ogni tipo, anche molto complessi e con notevoli entrate e uscite.
Insomma, la forma associativa è un contenitore molto capiente, perfettamente legale, che può contenere realtà molto diverse fra loro.
I guadagni delle associazioni
Come già detto la cosa fondamentale, che accomuna tutti le associazioni dette ‘senza scopo di lucro’ è che l’eventuale attivo alla fine dell’anno non può essere diviso fra i soci, ma deve essere tenuto in cassa e poi reinvestito per altre attività.
Questo è molto importante, anzi è assolutamente fondamentale in quanto è la principale differenza fra un’associazione e – per esempio – una società. Ma non significa assolutamente che l’associazione non possa avere un attivo a fine anno.
Molti credono che entrate e uscite debbano essere equivalenti, in modo che a fine anno il confronto fra le due dia come risultato zero, ma questo non è assolutamente vero e non è previsto da alcuna legge. Può esserci un attivo di qualunque cifra, ma non deve essere divisa fra i soci.
Altro mito da sfatare è che i soci non possano essere retribuiti se lavorano per l’associazione di cui fanno parte.
Se per esempio Mario Rossi è socio di una palestra, e per questa palestra effettua prestazioni professionali, cioè inerenti al suo lavoro principale, dalla tinteggiatura delle pareti all’insegnamento nei corsi di karate al tenere la contabilità; allora l’associazione pagherà Mario Rossi in base alle normali tariffe di mercato, e lui poi dichiarerà quella cifra nella propria dichiarazione dei redditi e pagherà le tasse che sono dovute.
In pratica, allo Stato e al Fisco non importa se Mario Rossi lavora o no per un’associazione di cui fa parte: importa che i suoi guadagni, da qualunque parte provengano, siano poi dichiarati e sottoposti a tassazione.
Come creare un ETS
La Riforma del Terzo Settore interessa proprio le associazioni, e prende il via circa dieci anni fa con una serie di progetti che poi sfociano nella legge delega 106/2016, il cui scopo dichiarato è fare ordine nelle molte diverse forme di enti non riconosciuti e di creare un registro nazionale di riferimento cui tutte le associazioni, di ogni tipo, debbano essere iscritte.
Nel momento in cui scriviamo, questa legge non è ancora pienamente in vigore, e non sono poche le associazioni di vecchio tipo che ancora devono compiere gli adempimenti per poter essere accettate nel registro nazionale.
Per la creazione di una nuova associazione, che da questo momento chiameremo Ente del Terzo Settore, cioè ETS, in realtà le cose non sono molto diverse da com’erano prima.
Il primo passo è trovare i soci fondatori, che devono essere secondo la nuova legge almeno sette, mentre in precedenza potevano essere sufficienti tre.
A questo punto, occorre redigere lo Statuto, in cui si devono inserire una serie di formule quasi obbligatorie, che possono essere trovate in rete sui siti di professionisti o di organizzazioni associative nazionali come AICS, ARCI, FITA o molte altre, che si occupano di fornire assistenza nelle pratiche burocratiche.
Inoltre, lo Statuto deve contenere in maniera il più precisa possibile gli ambiti d’intervento del nascente ETS.
Questo è molto importante, perché un ETS ha una tassazione diversa rispetto per esempio a società o cooperative, però la sua attività deve essere normata in base a quanto scritto nello Statuto.
Consigliamo di avvalersi della consulenza di un commercialista davvero esperto in associazioni ed ETS, o a un’associazione nazionale che faccia parte del proprio ambito (sport, cultura, assistenza eccetera) per non incorrere in errori che poi potrebbero provocare molti problemi successivi.
Nota importante: lo Statuto può essere preparato da un commercialista o da un notaio (molto più costoso), ma non è obbligatorio che lo sia. Se siete ferrati in materia, potete farlo voi.
Quindi, lo Statuto così preparato deve essere presentato all’Ufficio delle Entrate, a mano o in via telematica. L’Ufficio provvederà a controllarlo, ad approvarlo se è tutto a posto e a richiedere il versamento delle tasse necessarie. Nel momento in cui scriviamo, si tratta di 200 euro più una marca da bollo da 16 euro ogni 4 pagine o 100 righe. In linea di massima, si andrà sui 300 auro.
Da quel momento, l’ETS è attivo e può operare.
Iscrizione al registro nazionale
Il passo successivo e di presentare domanda di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) tramite gli uffici regionali adibiti a questo scopo. Se lo Statuto sarà approvato anche in quella sede, sarete iscritti al Registro.
La procedura non è semplicissima. In conclusione, consigliamo nuovamente di chiedere aiuto a esperti per evitare un gran lavoro che poi non porti a nulla.